DETRAZIONI FISCALI 2016
Chi acquista un condizionatore a pompa di calore può beneficiare di diverse agevolazioni, tra loro alternative:
- le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie
- il bonus mobili, che consiste ugualmente in una detrazione del 50%
- le detrazioni del 65% per gli interventi di efficienza energetica, note anche come "ecobonus"
- il conto termico
A queste si aggiungono altri vantaggi, come l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata per i beni significativi e, se la pompa di calore diventa l'unico impianto di climatizzazione (anche invernale), la possibilità di chiedere la più vantaggiosa tariffa elettrica D1.
Rispetto allo scorso anno, il quadro è rimasto sostanzialmente invariato, perché ledetrazioni fiscali sono state prorogate fino al 31 dicembre 2016. Anche la tariffa D1 per le pompe di calore rimarrà sicuramente in vigore fino al termine del 2016.
Per quanto riguarda la riforma della bolletta per i clienti, infatti, è bene ricordare che bisognerà attendere il 2018 per vedere applicata la struttura tariffaria non progressiva a tutti i clienti domestici, nell’ambito di quella riforma varata dall’Autorità per l'Energia che va, di fatto, a premiare l’elettrificazione dei consumi energetici residenziali.
Ecco gli incentivi:
La detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficienza energetica
Quali condizionatori?
- Climatizzatori con pompa di calore che forniscono sia riscaldamento che raffrescamento, a condizione che siano ad alta efficienza (come definito da specifiche tabelle dell’Agenzia delle Entrate, vedi sotto 'documenti di riferimento') e che siano installati in sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente.
Come funziona?
- Porta in detrazione dall'Irpef o dall'Ires su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 65% della spesa sostenuta. Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il conto termico. Sono detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative. Per questo intervento il limite di spesa detraibile è di 30mila euro (cioè il 65% di una spesa di 46.154 euro). È confermata fino al 31 dicembre 2016 e poi, salvo proroghe (peraltro probabili), dal 2017 scenderà al 36%.
Per chi e per quali edifici?
- Sia per persone fisiche che per aziende e per interventi su edifici di qualsiasi categoria catastale, purché esistenti e già dotati di un impianto di riscaldamento.
La detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie
Quali condizionatori?
- Climatizzatori con pompa di calore anche non ad alta efficienza, purché il condizionatore (come la maggior parte dei modelli sul mercato) possa essere usato anche per il riscaldamento nella stagione invernale, a integrare o a sostituire l’impianto di riscaldamento già esistente.
Come funziona?
- Porta in detrazione dall'Irpef su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 96mila euro per edificio (cioè il 50% di una spesa di 192mila euro). Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con gli altri incentivi. Detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative. È confermata fino al 31 dicembre 2016 e poi, salvo proroghe, dal 2017 scenderà al 36%
Per chi e per quali edifici?
- Per chi paga l'Irpef ossia solo per le persone fisiche. Possono goderne non solo i proprietari, ma anche gli inquilini o i familiari, a patto che siano loro a sostenere le spese. Non è necessario effettuare una ristrutturazione contestuale (a differenza che per il bonus mobili), ma si può godere di questo incentivo solo per interventi in unità immobiliari residenziali o parti comuni di edifici residenziali.
Il bonus mobili
Per quali condizionatori?
- Condizionatori con etichetta energetica A+ o superiore
Come funziona?
- Porta in detrazione dall'Irpef su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 10mila euro per edificio (cioè il 50% di una spesa di 20mila euro). Non è cumulabile (per i medesimi interventi) con gli altri incentivi. È confermato fino al 31 dicembre 2016 poi, salvo proroghe, dal 2017 scenderà al 36%.
Per chi e per quali edifici?
- Solo per persone fisiche e edifici residenziali. Possono goderne non solo i proprietari, ma anche gli inquilini o i familiari. A differenza delle altre due tipologie di detrazione non è necessario che l'edifico abbia già un impianto di riscaldamento. È però necessario effettuare una ristrutturazione contestuale dell'edificio in cui si installa il condizionatore e la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese da detrarre.
Il conto termico 2.0
Per quali condizionatori?
- Climatizzatori a pompa di calore con determinate prestazioni energetiche (vedi allegati in fondo) che devono essere installati in sostituzione di un impianto di riscaldamento preesistente.
Come funziona?
- Il nuovo conto termico ha introdotto dei miglioramenti rispetto alla versione precedente, in particolare per agevolare l’accesso agli incentivi. Tra le varie novità, sono stati rivisti i coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta con le pompe di calore (il vecchio conto prevedeva un premio troppo debole rispetto al costo totale dell’investimento). L’incentivo è sempre erogato in due anni per le macchine fino a 35 kW di potenza e in 5 per quelle più grandi fino a 2.000 kW (ma la rata è unica se l’ammontare da corrispondere non è superiore a 5.000 €). Un’altra novità è l’istituzione di un catalogo con gli apparecchi domestici idonei: chi acquista un prodotto da questa lista può ottenere l’incentivo attraverso una procedura semplificata e semi-automatica.
Per chi?
- Sia per privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che per la pubblica amministrazione.
L'Iva agevolata
In quanto “bene significativo”, il climatizzatore gode dell'aliquota Iva agevolata del 10%. Questa però si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione (costo installazione compresa) e quello dei beni stessi.
Ad esempio: se il costo totale dell’intervento è di 10.000 euro, di cui 4.000 per prestazione lavorativa e 6.000 per il costo dei condizionatori e dei materiali, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (10.000-6.000 = 4.000 €). Sul valore residuo (2.000 €) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.
La tariffa elettrica D1
Se la pompa di calore elettrica sostituisce in toto il vostro impianto di riscaldamento, potete chiedere di godere della tariffa elettrica sperimentale D1, che non essendo progressiva renderà le vostre bollette più leggere se avete consumi alti come quelli connessi ad una pompa di calore.
La D1 è riservata a titolari di utenze domestiche che hanno un contatore elettronico telegestito e che sono in prima casa. Per averne diritto la pompa di calore deve essere l’unico sistema di riscaldamento, essere elettrica e rispettare i requisiti prestazionali minimi richiesti per accedere alla detrazione del 65%.